Indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
I REQUISITI
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2007, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2004;
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).
L'IMPORTO
L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77, elevato a € 998,50 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07.
L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate.
LA DOMANDA
La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili
P.S: L'indennità è dovuta anche a quei docenti con contratti annuali con scadenza 30 giugno che possono richiedere l'indennità per i mesi estivi non lavorati e quindi non retribuiti
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Indennità ordinaria di disoccupazione
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.
A differenza di quella con i requisiti ridotti non ha una data fissa entro la quale presentare la domanda.
Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento. Il diritto decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Possono presentare la domanda i lavoratori
- con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
- con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro
Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità passa a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.
L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'indennità è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2008 è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.
L’indennità cessa quando
- si sono percepite tutte le giornate di indennità
- si inizia un nuovo lavoro
- si va in pensione
- si viene cancellati dalle liste di disoccupazione
Link: Novità. Un'indennità anche per gli apprendisti
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Contratti a Progetto
L'indennità di disoccupazione a partire da qualche anno fa è stata istituita anche per chi ha lavorato con contratto a progetto, anche se è decisamente più ridotta a quella prevista per i lavoratori con contratto di subordinazione.
L'indennità in questo caso si chiama, a gestione separata ed i requisiti in questo caso sono:
- monocommittenza. La fine del rapporto di lavoro deve comportare una reale disoccupazione e non deve essere in atto alcun altro rapporto di lavoro.
- reddito nell'anno astronomico precedente alla domanda (domanda 2009 reddito 2008) tra i 5000 ed i 13.800 euro
- versamento dei contributi nella gestione separata dell'INPS (non considerare quelli versati attraverso contratti di subordinazione)
nell'anno precedente la domanda, non inferiore a tre mesi, non oltre 10 mesi.
- certificazione della disoccupazione
Il sussidio previsto è un'indennità una tantum, pari al 20% del reddito dell'anno precedente a quello della richiesta. L'aliquota scende al 10% al secondo anno in cui si estende il sussidio.
Nota a margine: Esiste la possibilità, tutt'altro che remota in cui nei due anni che precedono la domanda di indennità, si è stati assunti con entrambe le forme contrattuali, subordinata e a progetto. Ricordatevi che ai fini del calcolo, i giorni saranno valutati separatamente. Poichè si può ricevere un solo sussidio, date precedenza ai requisiti acquisiti con i contratti subordinati, che come detto pagano di più. Ricordatevi inoltre che nella maggior parte dei casi, ogni giorno che ritardate nella presentazione della domanda sono soldi in meno che vengono in tasca.
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