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Il leone e la volpe, ovvero alla radice dei Codici CER

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leoneC’e una bellissima fiaba di Esopo che racconta che un leone, ormai vecchio, era incapace di procurarsi il cibo con le proprie forze.
Per poter sopravvivere, pensò di ricorrere all'astuzia. Si ritirò in una caverna e, sdraiatosi, finse di essere infermo.
Così poteva assalire e divorare tutti gli animali che andavano a fargli visita.
Ne aveva già mangiato un buon numero, quando gli si presentò la volpe, che, venuta a conoscenza dell'inganno, si fermò a distanza dalla caverna e prese a domandargli come stava di salute.
- Male! - rispose il leone e le chiese per quale motivo non entrava.
- Io entrerei - rispose la volpe - se non vedessi tante orme di animali che entrano e nessuna di animali che escono.
Morale: Anche gli uomini accorti, da piccoli indizi, sanno prevedere il pericolo ed evitarlo.
Questa fiaba ben si attaglia alla questione dei rifiuti che saranno tra qualche mese confinati nella discarica del Limoncino. Se questi rifiuti avessero riguardato soltanto i rifiuti inerti legati ai seguenti codici:

Cod. CER 01.04.13 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra;

Cod. CER 17.01.01 Cemento;

Cod. CER 17.01.02 Mattoni;

Cod. CER 17.01.03 Mattonelle e ceramica;

Cod. CER 17.01.07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche;

Cod. CER 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione;

Cod. CER 17.02.02 Vetro Cod. CER 17.05.04 Terra e rocce;

certamente la preoccupazioni e le proteste delle persone  contro la discarica sarebbero state ben più contenute. Purtroppo le cose non stanno così. I contenuti della autorizzazione provinciale riguardano un'ampia categoria di codici per rifiuti definiti come “speciali” non pericolosi. Questa categoria generalmente comprende:

rifiuti da: attività agricole e agroalimentari, attività di demolizione e costruzione, lavorazioni industriali e artigianali e commerciali e di servizio, recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, da attività sanitarie, da macchinari, e dulcis in fundo dai rifiuti derivati dalle attività della selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Orbene, detto questo, da una attenta lettura dei codici autorizzati emergono molti dubbi e tante perplessità che sono legate ad alcuni codici CER (codice europeo rifiuti) che potrebbero aprire le porte del Limoncino allo stoccaggio delle famose eco-balle della Campania. Il dubbio, più che legittimo nasce dalla presenza nelle autorizzazioni provinciali del codice 191212. Questo codice lo troviamo tra quelli richiamati in due “pesanti”provvedimenti normativi che fanno riferimento (indizi) al problema dello smaltimento dei  rifiuti della regione Campania. Questi riferimenti normativi sono:

DL del 23 maggio 2008 n°90 art.8 e art.9 che richiamano esplicitamente il termine “eco balle”nel testo dell’articolo 8, e le discariche nell’articolo 9;

l’ordinanza del CDM n°3657 del 20 febbraio 2008 (pubblicata in G.U n°51 del 29/02/2008),in cui all’art.4 si fa riferimento al codice CER 191212.

Inoltre lo smaltimento dei rifiuti di codice 19.12.12, e cioè di quei rifiuti prodotti dal trattamento e/o dalla selezione meccanica di altri rifiuti che non dovrebbero contenere sostanze pericolose, sembra siano proprio quei rifiuti narrati da Roberto Saviano nel libro “Gomorra”(si veda la voce eldorado).

Inoltre i rifiuti solidi urbani derivanti dalle attività di trattamento (selezione meccanica), sono stati classificati all’art. 184, comma 3, lett.n) del D.Lgs n. 152/06 come “rifiuti speciali”. La nuova classificazione dei rifiuti, da “rifiuti urbani indifferenziati” a “rifiuti urbani trattati”, quindi “rifiuti speciali” permette che detti rifiuti con codice CER 19 12 12 siano conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi regolarmente autorizzate, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti codice con CER 19 12 12 da conferire nell’impianto di smaltimento derivino da operazioni di selezione meccanica di un impianto di trattamento (fisso o mobile), di rifiuti solidi urbani,regolarmente autorizzato;

2. siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 189 (catasto dei rifiuti), art. 190 (registro di carico e scarico), art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs.152/06.

Con  l’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 21 bis, del Decreto Legislativo n.4 del 16.01.2008. si è soppresso l’articolo 184 lettera n), comma 3,   del Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006.

Ciò ha comportato che i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non sono più considerati rifiuti speciali. Ma rimane la definizione per i rifiuti identificati con CER 191212 ovvero «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11».

Tutta questa ambiguità ha generato in alcune regioni dispute legali tra comitati di vigilanza ambientale contro le discariche e amministrazioni pubbliche di fronte ai TAR, i quali si sono  pronunciati in modo diverso ed opposto (si veda il TAR del Lazio,che considera il Cod.191212 come rifiuto urbano, mentre il TAR della Toscana ha deciso che il cod.191212 sia da considerarsi come rifiuto speciale); tant’è che è intervenuto il consiglio di stato che dovrà pronunciarsi sulla questione in modo definitivo entro il 6 dicembre 2011, ma  nel frattempo ha sospeso l’esecuzione della sentenza del TAR del Lazio. La questione non è di poco conto in quanto la distinzione tra rifiuto speciale o urbano permette la mobilità territoriale della spazzatura da una regione ad un'altra con relativi finanziamenti di pubblico denaro.

Altro indizio, anche U.Guidoni parlamentare europeo presentò nel 2008 un interrogazione di cui si riporta il testo integrale:

“Lo scorso 23 maggio il governo italiano ha emesso un decreto legge relativo a misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. In tale decreto si legge all’articolo 9, comma 2: “gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01;19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonché 19.12.11, per il solo parametro “idrocarburi totali”, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie previste dall’articolo 17″. Questo significa che nelle discariche per rifiuti urbani si potranno smaltire anche scarti individuati dai codici CER 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, classificati come rifiuti pericolosi. Quindi, in strutture attrezzate per rifiuti non pericolosi, si potranno, a dispetto delle leggi vigenti in Europa e nel resto d’Italia, stoccare fanghi contenenti sostanze pericolose, ceneri pesanti e scorie ancora farcite di sostanze pericolose, ceneri leggere comunque miscelate con sostanze pericolose.

Il decreto prevede poi che i 7-8 milioni di eco-balle che giacciono in Campania siano bruciati nel termovalorizzatore di Acerra e nei quattro termovalorizzatori che si intende costruire nella regione. Secondo la Procura di Napoli, il trattamento obbligatorio cui deve essere sottoposta la spazzatura nella prima fase del ciclo di smaltimento, e cioè separazione dell’umido dal secco e tutti gli altri processi che portano alla stabilizzazione del rifiuto, veniva certificato ma non eseguito. Questo significa che nelle discariche sono finite tonnellate di immondizia inquinante, che produce percolato, e che la regione Campania sarebbe piena di eco-balle inquinanti e pericolose per la salute.

Considerando la pericolosità di mantenere nella stessa discarica “rifiuti non pericolosi” con “rifiuti pericolosi” e di bruciare ecoballe non a norma con il rischio di diossina, non ritiene la Commissione di dover attuare immediate verifiche tecniche nei confronti di questo decreto per garantire la salute dei cittadini delle aree interessate?.

Considerando che i rifiuti menzionati sono stati “esportati” nel resto d’Europa, non ritiene la Commissione europea di dover verificare l’attendibilità delle certificazioni per escludere che i rifiuti presentino le stesse caratteristiche di quelli su cui indaga la Procura di Napoli?”.

Altro indizio, riguarda invece i codici con il numero 99 finale. Ebbene questi rifiuti indifferenziati detti “Rifiuti non specificati altrimenti” hanno in comune solo l’appartenenza ad una particolare classe o sottoclasse ma non sono individuate in nessuna categoria specifica. Questa sottile caratteristica potrebbe aprire ad un abuso nel conferimento in discarica e dei relativi controlli in quanto manca uno specifico codice CER.
i codici 99 sono diversi e precisamente:

060499-rifiuti derivanti dai processi chimici inorganici ;

100399-rifiuti derivanti dalla metallurgia termica dell’alluminio;

100499-rifiuti derivanti dalla metallurgia del piombo;

101399-rifiuti derivanti da cemento,calce,gesso e altri manufatti;

120199-rifiuti derivanti dalla lavorazione superficiale fisica e meccanica di metalli e plastica;

190199- rifiuti derivanti dall’incenerimento o pirolisi di rifiuti;

190899-rifiuti derivanti trattamento acque reflue;

190999-rifiuti derivanti dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua utilizzazione per uso industriale;

Infine ci sono anche i rifiuti non specificati altrimenti come:

cod.16- rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco (La cui voce con codice si rimanda alla ricerca nel web).

Credo che i tanti dubbi e le molte perplessità basati su i numerosi  e più che legittimi indizi ci spingano  a non voler nel nostro territorio una megadiscarica di tutti i rifiuti dell’universo. Questo anche considerando che a tutt’oggi rimane oscura la quota dei profitti che si ricaveranno da questa legittima attività, in quanto non sono ancora state rese note le  tabelle o tariffe di conferimento con i prezzi relativi per kg o tonnellata di prodotto merce- rifiuto.

Infine un'altra considerazione da approfondire dovrebbe riguardare il trattamento dei rifiuti urbani che in questa discarica, da una disamina dei codici, sembra dovranno confluire, la qual cosa chiude il cerchio delle convergenze tra soggetti pubblici e privati all’apertura della discarica del Limoncino.

Centro studi Vertenza Livorno

30 settembre 2011

 

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