I politici livornesi, a cominciare dal sindaco Cosimi, erano pronti a dare il benvenuto al Commissario/Presidente, Giuliano Gallanti nel segno del rinnovamento (un “giovane" manager genovese di 72 anni), ma dovranno andarci cauti. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha infatti accolto il ricorso di Roberto Piccini contro la bocciatura del Ministro Matteoli della terna proposta dagli enti locali livornesi. Un provvedimento sofferto, che si è fatto attendere per giorni, malgrado la sentenza fosse prevista per il 12 gennaio. Resta il fatto che in questa vicenda la nomenclatura livornese ha dimostrato tutta la sua incapacità a governare il territorio. Era stato il granduca di toscana, Rossi, a decidere: Livorno deve smetterla di essere chiusa e provinciale, si deve aprire al nuovo (sic! 72 anni...) commissario genovese per il porto (e agli inceneritori e rigassificatori che servono a tutta la regione). "Toglieteci tutto, ma non la livornesità!", hanno risposto dai banchi del Consiglio comunale, e, il sindaco Cosimi si è fatto paladino giurando che non lascerà il comune in mano ai genovesi. Scherzi a parte avremmo preferito, tutti quanti, un percorso più lineare per la conferma o meno del presidente dell’Autorità portuale, fatto di valutazioni e giudizi sulle cose fatte e/o non fatte per il porto di Livorno. Il risultato, probabilmente, avrebbe posto Piccini nelle condizioni di decidere, con estrema lucidità ed onestà, di farsi da parte e permettere ad altri di provarci. Ma la spinta dei falsi amici che da una parte gli gridavano di andare avanti e dall’altra tramavano alle sue spalle ha messo a nudo lo spessore politico di questa città.
ORA COSA ACCADE
A leggere le motivazioni del tribunale (che alleghiamo per completezza dell’informazione), il fatto certo è che la terna (Piccini, Nocchi, Nardi) è ancora valida ed il Ministro dovrà scegliere tra quei nomi o motivare diversamente la sua non adesione in quanto la cosidetta rotazione degli incarichi non è una motivazione valida. Intanto il commissario voluto dal governatore e dal ministro (d’intesa con il sindaco Cosimi) resta in carica fino a che questa matassa non sarà dipanata. Il Ministro potrebbe fare un ulteriore dispetto a questo territorio (dopo avergli fatto ingoiare un forestiero) indicando uno dei tre nomi (sicuramente non Piccini). A quel punto dovrebbe essere il governatore Rossi a rifiutare l’intesa sul nome (ad esempio Nardi, o Nocchi) e si scoprirebbero così tutte le manfrine fatte all’oscuro e dietro le spalle di Piccini, ma anche del Consiglio comunale e della città. Se il Ministro, invece, torna a rifiutare la terna, gli enti dovranno farne un’altra (ci sarà da ridere !!!) per poi, finito l’iter previsto dalla legge, affidarsi all’intesa tra presidente della regione e ministro.
Se fossi Roberto Piccini, ma non lo sono, a questo punto farei un gesto che avrebbe potuto fare tempo fa, quando almeno era nell’aria che il Ministro gli avrebbe fatto la guerra; darei la mia disponibilità ad uscire di scena per consentire alla città di scegliere senza il peso del ricatto ministeriale. Un bel gesto che metterebbe in crisi ancora di più la nonpolitica livornese dei vari Kutufà e Cosimi e manderebbe in fibrillazione tutti i salotti bene dove si decidono le sorti di questa città.
per Senza Soste, Gino il barcaiolo
20 gennaio 2011
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima) _ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2010, proposto da:
Roberto Piccini, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bassano e Giovanni Genta, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Giambologna n. 2/R; controil Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; nei confronti dila Provincia di Livorno in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Barbensi e Serena Spizzamiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
il Comune di Livorno in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Macchia, Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
il Comune di Capraia Isola in persona del Sindaco pro tempore, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno in persona del Presidente pro tempore e la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, nn.cc.; per l'annullamento, previa sospensivadella lettera del Ministro dei Trasporti n. 49902, inviata il 6.12.2010 via telefax (ai sensi dell'art. 6 comma 2° della L. 30.12.1991 n. 412) al Sindaco del Comune di Livorno, al Presidente della Provincia di Livorno, al Sindaco del Comune di Capraia Isola e al Presidente della C.C.I.A.A. di Livorno, che avevano espresso al Ministro una terna di nomi fra i quali il Ministro avrebbe dovuto scegliere, di intesa con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente dell'Autorità Portuale di Livorno per il quadriennio 2011-2014.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;Ritenuto e considerato in fatto diritto quanto segue:
Premesso che:- con il presente gravame il ricorrente, attuale presidente dell’Autorità portuale di Livorno ed inserito nella terna di nominativi proposta dagli enti locali al Ministero intimato al fine della nomina del nuovo presidente d’intesa con la Regione, ex art. 8 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, impugna l’atto con cui il Ministero chiede agli enti interessati di formulare una nuova terna di candidati;- il ricorso deduce violazione del principio di leale collaborazione da parte del Ministero e difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'Avvocatura dello Stato, costituita per l'intimato Ministero, eccepisce inammissibilità del ricorso poiché quello gravato sarebbe un atto endoprocedimentale e per difetto di interesse del ricorrente;
Considerato che:
- la formulazione di una nuova terna di candidati da parte degli enti locali interessati comporterebbe un arresto procedimentale per il ricorrente con conseguente definitiva impossibilità di ottenere la presidenza dell'Autorità portuale in questione, e sotto questo profilo sussiste il suo interesse al mantenimento della relativa chance;- l'atto impugnato fonda la richiesta di una nuova terna in riferimento alla necessità di procedere ad una rotazione negli incarichi;- l’art. 8, comma 1, della l. 84/1994 prevede che il Ministro possa chiedere agli enti locali di comunicare una nuova terna di designati alla presidenza dell'Autorità portuale solo con atto motivato;- nel caso di specie la motivazione della richiesta é insufficiente perché la rotazione negli incarichi non è prevista alcuna delle norme che vengono in rilievo nel caso di specie e non rientra tra i principi generali della buona amministrazione, né la richiesta viene in altro modo giustificata;- l’atto di alta amministrazione comporta pur sempre un obbligo motivazionale, sia pur attenuato, in capo all'ente procedente (C.d.S. IV, 25 maggio 2005 n. 2706; 10 luglio 2007 n. 3893) e comunque, nel caso di specie, detto obbligo per chiedere agli enti locali una nuova designazione è espressamente previsto dalla legge;Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso per difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente annullamento del medesimo;Ritenuto inoltre di condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), maggiorate dei soli oneri per CPA e IVA, a favore del ricorrente e di compensare le spese nei confronti della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno che hanno aderito alle posizioni del vincitore; nulla spese per i controinteressati non costituiti;
P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, e compensa le spese nei confronti della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno; nulla spese per i controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
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